(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 12 ottobre 2016) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista  la  legge  regionale  n.  3  di  data   20   febbraio   2015
(Rilancimpresa FVG -  Riforma  delle  politiche  industriali)  ed  in
particolare l'art. 15 che  disciplina  l'organizzazione  dei  cluster
quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete,  sinergie  e
miglioramenti della competitivita' del territorio; 
  Richiamato l'art. 2, comma 1, lettera j) della legge  regionale  n.
3/2015 che definisce i cluster come «sistema regionale di  imprese  e
soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e  non
necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare  un
insieme coerente di iniziative e progetti  in  un  determinato  campo
rilevante per l'economia regionale»; 
  Visto l'art.  15  della  legge  regionale  n.  3/2015,  cosi'  come
modificato dalla legge regionale 11 agosto 2016, n. 14  (Assestamento
del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai
sensi  della  legge  regionale  10  novembre  2015,  n.  26),  ed  in
particolare: 
    a) il comma 2, il quale dispone che l'Agenzia per lo sviluppo del
distretto industriale Parco agroalimentare di San Daniele, al fine di
sviluppare le potenzialita'  del  cluster  del  l'agroalimentare  del
Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti  pubblici  e
privati di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  j),  in  armonia  con
l'Agenzia per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 24 marzo
2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA); 
    b) il comma 2-bis, il quale dispone che l'Agenzia per lo sviluppo
del distretto industriale della sedia, di cui all'art. 55,  comma  1,
al fine di sviluppare le potenzialita' del cluster del sistema casa a
partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento
del mobile e della sedia, attiva le sinergie tra i soggetti  pubblici
e privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera j); 
    c) il comma 2-ter, il quale dispone che l'Agenzia per lo sviluppo
del distretto industriale COMET, di cui all'art. 55, comma 1, al fine
di sviluppare le potenzialita' del cluster  della  metalmeccanica,  a
partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento
della  meccanica,  termoelettromeccanica,  componentistica,   materie
plastiche e produzione di metallo, attiva le sinergie tra i  soggetti
pubblici e privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera j); 
    d) il comma 2-quater, il quale dispone che il Cluster MareTC  FVG
- Maritime  Technology  Cluster  FVG,  individuato  quale  «Distretto
dell'innovazione» ai sensi dell'art.  29  della  legge  regionale  10
novembre 2005, n. 26 (Disciplina in materia di  innovazione,  ricerca
scientifica  e  sviluppo  tecnologico),  al  fine  di  sviluppare  le
potenzialita' del cluster delle tecnologie marittime  a  partire  dai
settori attinenti la  cantieristica  navale  e  nautica,  l'offshore,
incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica,
i servizi per la navigazione  e  il  diportismo  nautico  del  Friuli
Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e  privati
di cui all'art. 2, comma 1, lettera j); 
    e) il comma  2-quinquies,  il  quale  dispone  che  il  Distretto
tecnologico della biomedicina molecolare  -  CBM,  individuato  quale
«Distretto  dell'innovazione»  ai  sensi  dell'art.  29  della  legge
regionale n. 26/2005, al fine  di  sviluppare  le  potenzialita'  del
cluster «smart health» a partire dai settori del  biomedicale,  delle
biotecnologie e  della  bioinformatica,  attiva  le  sinergie  tra  i
soggetti pubblici e privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera j); 
    f) il comma 2-sexies, il  quale  dispone  che  «l'Amministrazione
regionale e' autorizzata, in alternativa al sostegno di cui  all'art.
7, commi 43 e 43-bis, della legge regionale 29 dicembre 2010,  n.  22
(Legge finanziaria 2011), a finanziare, nel rispetto della  normativa
europea in materia di aiuti di Stato, le iniziative per  lo  sviluppo
dei cluster volte ad incentivare le attivita' innovative mediante  la
promozione,  la  condivisione  di  strutture,   lo   scambio   e   il
trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo  efficacemente
alla creazione di  reti,  alla  diffusione  di  informazioni  e  alla
collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono
il cluster»; 
    g) il comma 2-octies, il quale dispone che con  regolamento  sono
definiti le modalita' e i criteri per la concessione  dei  contributi
volti a finanziare le iniziative per lo sviluppo dei cluster  di  cui
al succitato comma  2-sexies,  in  alternativa  al  sostegno  di  cui
all'art. 7, commi 43 e 43-bis, della legge regionale n. 22/2010; 
    h) il comma 2-octies 1, il quale dispone che  in  sede  di  prima
applicazione, sono ammissibili le spese relative alle iniziative  per
lo sviluppo dei cluster di cui al presente articolo, sostenute  anche
antecedentemente alla presentazione della relativa domanda; 
  Richiamato l'art. 15,  comma  2-octies  della  legge  regionale  n.
3/2015, il quale dispone  che,  le  modalita'  e  i  criteri  per  la
concessione  dei  contributi  sono  definiti  con  regolamento,   nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di Governo della Regione  Friuli  Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2016,
n. 1763; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento concernente criteri e  modalita'  per
il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster  ai  sensi
dell'art. 15, comma 2-sexies della legge regionale 20 febbraio  2015,
n.  3»,  nel  testo  allegato  al  presente  provvedimento   di   cui
costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI